Il Consiglio Nazionale Forense torna sulla questione dell’avvocato che esercita l’attività di agente (ora intermediario) sportivo.
Si può ricordare infatti il parere reso nel 2005 che ha sancito l’incompatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’iscrizione nell’albo agenti prevedendo che “l’iscrizione in entrambi gli albi non conferisce all’avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì produce l’unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell’ordinamento forense, posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita Commissione insediata presso la F.I.G.C. e sono rapportate al codice di comportamento specifico della professione di Agente”.
Attualmente, dopo la riforma in materia di agenti di calciatori – che ha di fatto liberalizzato a professione – si è posta un’altra questione e cioè se la prescrizione contenuta nel nuovo regolamento sugli intermediario della FIGC relativa all’obbligo di iscriversi all’apposito registro valesse anche per gli avvocati. La risposta del CNF è stata negativa in quanto “ripudia l’obbligo di iscrizione presso un registro che vede legittimati ad iscriversi soggetti di ogni genere senza qualificazione alcuna né competenza certificata da un esame abilitativo”.